INFORTUNIO SUL LAVORO. LA DENUNCIA, VALUTAZIONE DEL DANNO INFORTUNISTICO, MALATTIA PROFESSIONALE, IN ITINERE, RICORSI, OPPOSIZIONI E DANNO BIOLOGICO.
L’Ente Inail è un’assicurazione obbligatoria verso gli infortuni sul lavoro e copre l’incidente causato o avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro”, verso le malattie professionali e gli infortuni in Itinere, dai quali derivi la morte, l’inabilità permanente, o l’inabilità assoluta temporanea.
L’infortunio sul lavoro si differenzia dalla malattia professionale che è un evento infortunistico causato ad esempio dal contatto di prodotti nocivi o da inalazioni, mentre l’infortunio in Itinere è causato da incidente stradale durante il tragitto casa-lavoro.
I Volontari di AVID Varese sono preparati sul controllo della denuncia dell’infortunio e possono, in collaborazione con Patronato o Caf, sostenere tutta l’assistenza Previdenziale, Medico Legale e Legale al fine di una giusta valutazione del danno subito compreso il Danno Biologico.
In caso di infortunio, malattia professionale o in Itinere, non spetta all’Inps effettuare visite fiscali presso la propria abitazione, previste in fasce orarie prestabilite.
Le visite di controllo per la malattia sono previste dal decreto n. 206/2017 e successivamente notificato l’8 febbraio 2018 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. (messaggio Inps 265/2017).
Inoltre, verso tutti gli eventi infortunistici, l’ente Assistenziale Inps, mediante l’art. 12, legge 67/1988, non può interferire o valutare i postumi e le competenze esclusive dell’Inail.
Spetta all’INAIL a guarigione ultimata e quindi temporanea conclusa, accertare, certificare e valutare in percentuale le gravità fisica, motoria o psichica subita durante l’infortunio o malattia professionale o infortunio in Itinere.
Infatti si tratta di eventi causati durante il lavoro e quindi di competenza Inail. Non è legittimo effettuare accertamenti medico legali domiciliari anche su richiesta dei datori di lavoro in caso di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o di infortunio in Itinere del suo dipendente.
Pertanto, il lavoratore che ha subito un infortunio sul lavoro, malattia Professionale o in Itinere, segue l’assistenza Inail attraverso l’iter chiamato “temporanea”: periodo in cui viene sottoposto e sostenuto a tutto quanto serve per una migliore guarigione e sostegno monetario. Inoltre, il lavoratore in questo periodo ha diritto ad una indennità giornaliera valutata la sua retribuzione oraria attraverso il quindicennale antecedente l’evento infortunistico.
L’indennità temporanea parte dal 4° giorno dell’evento infortunistico, i primi 3 gg sono a carico del datore di lavoro, poi fino al novantesimo giorno, l’Inail eroga il 60% dello stipendio, mentre dal novantunesimo giorno fino alla guarigione, il lavoratore infortunato percepirà il 75% dello stipendio.
Il risarcimento dell’indennità temporanea viene calcolata in base allo stipendio percepito mediante il quindicennale antecedente infortunio.
Terminato il periodo invalidante, il lavoratore viene sottoposto a visite medico Legali da parte dell’Inail, al fine di valutare le eventuali menomazioni riportate durante l’infortunio sul lavoro, la Malattia Professionale, o l’infortunio in Itinere.
Il lavoratore, vista la valutazione Medico Legale dell’Inail sui postumi riportati, qualora non dovesse concordare quanto deliberato dalla stessa Medicina Legale, ha la possibilità di avviare un ricorso opponendosi fino alla visita collegiale con il Medico Legale di fiducia messo a disposizione da AVID Varese, al fine di una corretta valutazione e corretto risarcimento del danno subito partendo dal 6%. Dal 6% al 15% il danno fisico subito viene liquidato dall’Inail come danno biologico, mentre dal 16% al 100% diventa rendita mensile calcolata in base alla tabella Inail
Successivamente per gli anni a venire, il lavoratore infortunato o la lavoratrice infortunata, potrà ricorrere nuovamente per un eventuale aggravamento dei postumi riportati, i primi quattro anni ogni anno, successivamente al settennio e da ultimo, la visita decennale (per l’infortunio sul lavoro). Lo stesso lavoratore/trice potrà ricorre ogni qualvolta non ritiene corretta la valutazione Medico Legale Inail se in disaccordo anche con la visita decennale di cristallizzazione.
Mentre per la Malattia Professionale si può ricorrere nei successivi quindici anni dalla data dell’evento infortunistico.
AVID Varese sostiene gli infortunati sul lavoro con una esperienza superiore ai quarantacinque anni, preparati con assistenza di Medici Legali in Convenzione, al fine di stabilire la giusta valutazione del danno fisico causato dal lavoro. Predispone di un servizio Legale in Convenzione preparato per la richiesta del Danno Biologico.