Chi può acquistare l'auto con Iva agevolata e quali documenti servono
Gli aggiornamenti in materia di agevolazioni fiscali per l’acquisto auto con IVA agevolata al 4%, Detrazione IRPEF al 19%. Autovetture destinate alle persone con disabilità.
Con la presente informiamo che la normativa fiscale in materia, a partire dal 2013, classifica i contribuenti con disabilità, ammessi alle agevolazioni, in quattro categorie:
Ø Persone cieche totali, ciechi parziali, ipovedenti gravi (articoli 2, 3 e 4 legge 3 aprile 2001, n. 138);
Ø 2) Persone sorde, con sordità pre linguale o dalla nascita (art. 1 della Legge 381/70, modificata dalla Legge 95/2006).
Ø 3) Persone con disabilità psichica o mentale, riconosciute in condizione di handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/92), tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 Legge 388/2000);
Ø Persone con disabilità, riconosciute in condizione di handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/92), con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluri amputazioni (art. 30, comma 7 Legge 388/2000)
Ø 5) Persone con disabilità oltre ai minori, riconosciute con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art.8 Legge 449/97).
Ø ai sensi della Circolare Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, 21 maggio 2014, n. 11/E, non sono obbligati ad adattare la vettura e si applicano i criteri del art. 30, comma 7 Legge 388/2000.
In merito alle persone con disabilità, possessori di patente B Speciale, l’Agenzia delle Entrate richiede, oltre alla patente B.S. con i codici unionali (prescrizioni/adattamenti), che i verbali di invalidità civile e/o dell’handicap Legge 104/92 (emesso dalla CML Asst e successivamente dall’INPS), riportino obbligatoriamente uno dei seguenti requisiti (a seconda della patologia):
Ø ridotte o impedite capacità motorie permanenti (Legge 97/86 - art. 8 legge n. 449/97); (per chi è in possesso di una Patente B. Speciale con obblighi di modifica alla guida)
Ø e grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 Legge 388/2000).
Poiché tali requisiti, a partire dal 2013, devono essere obbligatoriamente presenti nei verbali (invalidità/handicap), secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.L. 5/2012, è importante:
Ø Che le certificazioni antecedenti al 2013 che non riportano i suindicati requisiti, devono essere necessariamente integrate, a seguito di una nuova visita, con l’aggiornamento ed emissione di un nuovo verbale da parte della CML Asst o INPS.
Ø Che le certificazioni successive al 2013 che non riportano i suindicati requisiti, vengano necessariamente aggiornate/integrate dalle CML Asst o INPS d’ufficio (senza obbligo di nuova visita nel caso in cui agli atti sia a disposizione la necessaria certificazione sanitaria che accerti il requisito), attraverso l’emissione di una certificazione integrativa al verbale o di un nuovo verbale integrato/rettificato.
Tutte queste informazioni saranno per voi utili nel caso in cui gli associati richiedano la vostra assistenza in materia. Per questioni di privacy (Regolamento UE 679/2016 “protezione dei dati personali”), in caso di consulenze specifiche richieste da persone non associate, per le quali è necessario visionare certificazione sanitaria (Verbale di invalidità/accertamento dell’handicap), vi esortiamo a far si che l’interessato abbia prima sottoscritto e firmato il documento della Privacy.
In merito agli infortunati Inail con limitazioni agli arti superiori, in possesso di patente BS con adattamenti alla guida, è possibile richiedere alla sede Inail un'integrazione al verbale, nella quale deve essere espressamente indicato che "la patologia comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art.8 Legge 449/97)".
Parimenti, sarebbe opportuno interpellare la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, rispetto al fatto che tali verbali e/o integrazioni sono stati rilasciati non da una CML pubblica (come richiesto dalla normativa fiscale) bensì da un medico monocratico.
Per saperne di più AVID cell. 340 330 3528 <> 351 551 5695