L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Hai un’infermità o una menomazione fisica o psichica parziale e/o temporanea e/o permanente?
A causa dell’infermità o menomazione parziale e/o temporanea e/o permanente sei impossibilitato a provvedere ai tuoi interessi?
La persona che si trova in tali situazioni può essere assistito da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio, che consente, al soggetto vulnerabile, di essere sostituito oppure coadiuvato nell’espletamento di qualsiasi atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione.
L’istituto dell’amministrazione di sostegno è uno strumento posto a tutela delle persone fragili che è stato introdotto dalla legge n. 6 del 2004. Si tratta di una misura che ha lo scopo di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
L’art. 1 della citata legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
L’amministrazione di sostegno, pertanto, ha lo scopo di fornire un supporto alle persone in difficoltà, con l’obiettivo di limitare l’intervento dell’amministratore solo negli atti per cui si rende necessaria l’assistenza per esigenze di protezione.
La misura di protezione dell’amministrazione di sostegno viene concessa a diverse categorie di beneficiari, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) alle persone affette da infermità mentali e/o menomazioni psichiche come ad esempio: patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di Down, Alzheimer;
2)alle persone affette da infermità fisiche quale ictus, malattie degenerative e/o in fase terminale, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali, qualsiasi tipo di invalidità civile che non consente di provvedere ai propri interessi;
3)alle persone che assumono sostanze stupefacenti, sostanze alcooliche;
4) alle persone affette da ludopatia;
Spesso ci si domanda cosa occorre fare, a chi bisogna rivolgerci per ottenere un provvedimento di apertura di amministrazione di sostegno e chi sono i soggetti che possono richiedere la misura di protezione.
Di seguito si risponderà sinteticamente alle predette domande:
>> La nomina di un amministratore di sostegno si ottiene presentando ricorso al Giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio del soggetto vulnerabile che necessita della misura di protezione.
Le persone legittimate a proporre il ricorso per la nomina dell’amministratore, ai sensi degli articoli 406 e 417 codice civile, sono le seguenti:
– il beneficiario della misura di protezione, anche se minore o inabilitato;
– il coniuge o la persona stabilmente convivente o chi è unito civilmente in favore del proprio compagno;
– i parenti entro il quarto grado;
– gli affini entro il secondo grado;
– il tutore dell’interdetto o il curatore dell’inabilitato;
– il pubblico ministero;
– i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.
Il Giudice Tutelare, qualora sussistono i presupposti di legge, deve nominare un amministratore di sostegno che di regola è una persona che sia idonea alla cura e agli interessi del beneficiario. La designazione dell’amministratore può esser fatta anche dallo stesso beneficiario e valutata dal Giudice Tutelare.
La documentazione che è necessaria allegare al ricorso è la seguente:
- Estratto atto di nascita del beneficiario dell’amministrazione di sostegno con indicazione della paternità e maternità, se ha meno di 80 anni;
- Certificato di nascita se il beneficiario ha più di 80 anni;
- Certificato di residenza del beneficiario;
- Certificato di residenza dei ricorrenti;
- Codice Fiscale del beneficiario e dei ricorrenti;
- Documentazione medica comprovante la condizione di salute del beneficiario;
- Documento di identità dei ricorrenti;
- Documento di identità dell’eventuale amministratore di sostegno il cui nominativo viene designato dai ricorrenti.
Avid nell’ambito della propria attività ed in funzione del miglior supporto dell’utenza, mette a disposizione di tutti gli iscritti l’assistenza di un proprio legale di fiducia, nella persona dell’Avv. Carmen Botta del foro di Varese, che seguirà tutti gli aspetti necessari, affinché i richiedenti possano ottenere l’apertura della misura di protezione finalizzata a fornire al disabile, all’invalido ed ai cittadini la migliore tutela.
Il presente articolo è stato redatto dal nostro legale fiduciario Avv. Carmen Botta.