Nuove regole sulle agevolazioni per l’acquisto dei veicoli adattati alla guida
In sede di conversione in legge (legge 9 novembre 2021, n. 156) del cosiddetto “decreto infrastrutture” (decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121) era stato inserito l’articolo 1 bis che agevola le procedure di accesso all’acquisto dei veicoli con iva agevolata, detrazione Irpef, esenzione bollo e imposte di trascrizione, per quelle persone che ne sono già titolari di B.S. persone con disabilità titolari di patente con obbligo di adattamenti alla guida.
Fino ad oggi questa fascia sociale, per ottenere le agevolazioni, dovevano presentare sia la patente di guida da cui risultasse l’obbligo di adattamenti che un verbale di invalidità o di handicap (104/1992) anche art 3 comma 1, in cui fosse evidenziata la natura motoria della menomazione.
Fra l’altro questo gruppo di persone sono le prime, in ordine di tempo, a cui la norma ha concesso il beneficio (legge 9/04/1986 n. 97) poi esteso con altre norme ad altre categorie (disabilità visiva, uditiva, intellettiva e psichica).
Per essi il requisito principale è la titolarità della patente B.S. con obbligo di adattamenti alla guida, prescrizione fissata dalla commissione medica Patenti Disabili di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Alla commissione afferiscono i responsabili sia della MTCT che della medicina legale della ASL di competenza. In questi casi a questi patentati con B.S. sono già evidenti il requisito soggettivo (persona con una limitazione funzionale) che oggettivo, quindi il veicolo per essere condotto deve essere adattato alla guida.
Tuttavia, le disposizioni amministrative vigenti per questa categoria, prevedevano fino ad oggi, che oltre alla patente B.S. con obbligo di adattamenti alla guida, venisse presentato anche il verbale di handicap, da cui risulti una menomazione che comporti una ridotta o impedita capacità motoria. Questa richiesta “aggiuntiva” derivava dal fatto che il decreto originario, decreto ministeriale 16 maggio 1986, che aveva inizialmente disciplinato la materia, prevedeva la presentazione di un certificato rilasciato dalle commissioni mediche invalidi civili.
L’articolo 1 bis “Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità”, restituisce ragionevolezza e la semplicità al procedimento prevedendo, con forza di legge, che in questi casi sia sufficiente la presentazione della patente di guida con obbligo di adattamenti al veicolo.
Il 18 gennaio 2022 data storica, il Ministro dell’economia e delle Finanze ha dunque firmato il decreto attuativo. Ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della novità legislativa che modifica il vecchio decreto ministeriale 16 maggio 1986.
l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;
copia semplice della patente B.S. posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti , codici europei, prescritti dalle commissioni mediche locali Patenti Disabili di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Dall’entrata in Gazzetta non è più richiesto il verbale di invalidità civile né di handicap legge 104/1992.